lunedì 3 dicembre 2012

Sentenza TAR Sardegna integrazione ore sostegno

                              COMITATO GENITORI PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA
                                            DEGLI ALUNNI DISABILI - NUORO

Nella Giornata Mondiale ONU per i Diritti dei Disabili il TAR SARDEGNA ha riconosciuto le ragioni delle famiglie che chiedevano il riconoscimento del rapporto 1:1 con l'insegnante di sostegno, condannando il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e l'Istituto che frequentano al risarcimento dei danni esistenziali provocati dalla mancata erogazione delle ore di sostegno necessarie dall'inizio dell'anno scolastico.
Ancora una volta la Legge riconosce il DIRITTO ALL'INTEGRAZIONE dei nostri Ragazzi Speciali.
Ancora una volta le nostre battaglie, la nostra indignazione e le nostre lotte 
CONTRO LA DISCRIMINAZIONE hanno prodotto i loro frutti.
La nostra battaglia di civiltà per difendere e rivendicare SEMPRE E A MUSO DURO
i diritti dei nostri figli E' STATA UNA BATTAGLIA VINCENTE.
E non si fermerà MAI.

       SENTENZA:

                                                          REPUBBLICA ITALIANA
                                                   IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
                                                               SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 899 del 2012, proposto da:
(Cognome) (Giovanna), in qualità di amministratore di sostegno di (Cognome) (Gabriele), rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppe Andreozzi e Giulia Andreozzi, con domicilio eletto presso il loro studio in Cagliari, via Gianturco N.4;
                                                                  contro
Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca; Istituto di Istruzione Superiore (omissis) di Nuoro, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliata in Cagliari, via Dante N.23;
per l'annullamento
- dei provvedimenti con i quali è stato assegnato a (Cognome) Gabriele, per il corrente anno scolastico 2012/2013, un numero di ore settimanali di sostegno insufficiente a garantire il dovuto rapporto 1/1, con condanna al risarcimento dei danni.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 novembre 2012 il Pres. Aldo Ravalli e uditi l’avv. Giulia Andreozzi, per la parte ricorrente e l’avv. dello Stato Anna Maria Bonomo per le Amministrazioni resistenti;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

                                                          FATTO e DIRITTO
(Cognome) (Gabriele) è portatore di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell’art. 3 L. n. 104 del 1992.
Conseguentemente, la scuola, sulla scorta delle richieste del Consiglio di classe e dell’equipe psicopedagogica, in sede di formazione del Piano Educativo individualizzato (P.E.I.), ha ritenuto necessario, per assicurare al ragazzo il diritto allo studio, il supporto dell’insegnante di sostegno con rapporto 1/1.
Al ragazzo, è stato, invece, assegnato un numero di ore di sostegno inferiore rispetto a quello richiesto.
Peraltro, se questa era la situazione all’inizio dell’anno scolastico, successivamente, come documentato dall’Avvocatura dello Stato e riconosciuto dai legali di parte ricorrente alla camera di consiglio, all’alunno è stato assegnato, dopo la proposizione del ricorso e a decorrere dal 20 novembre u.s., l’insegnante di sostegno per tutte le ore spettanti.
Ciò stante, va dato atto della cessata materia del contendere quanto alla pretesa principale.
Resta da pronunciarsi sulla richiesta di risarcimento del danno.
E’ appena il caso di rammentare che questo T.A.R. ha, da tempo, affermato con pronunce passate in giudicato e confermate (v., fra le più remote, le sentenze 30 ottobre n. 2456 e 11 novembre 2010 n. 2571 e, fra le ultime, 3 ottobre 2012 n. 676), che il diritto all’istruzione del disabile ha rango di “diritto fondamentale”, che va rispettato con rigore ed effettività sia in adempimento ad obblighi internazionali (art. 24 Convenzione delle Nazioni Unite 13 dicembre 2006, ratificata con L. 3 marzo 2009 n. 18), sia per il carattere assoluto proprio della tutela prevista dall’art. 38 Cost. (v. sent. Corte Cost. 26 febbraio 2010 n. 80).
Il rango di diritto fondamentale della tutela del minore disabile non consente di ammettere cause giustificative di ritardi o di necessari tempi burocratici nella mancata concreta e piena assegnazione delle ore di sostegno al minore disabile fin dal primo giorno di inizio dell’anno scolastico.
Inoltre, tutto quanto precede, non consente di riconoscere attenuanti alla colpa dell’Amministrazione scolastica nell’inadempimento dell’obbligo di cui trattasi.
Va, pertanto, accolta la domanda risarcitoria, individuabile – come ripetutamente affermato da questo TAR – nel danno (danno c.d. esistenziale) che gli effetti della diminuzione, seppure temporanea, delle ore di sostegno provoca nella personalità del minore, privato del supporto necessario a garantire la piena soddisfazione dei bisogni di sviluppo, istruzione e partecipazione a fasi di vita tutelata dall’ordinamento.
Il danno va quantificato, in via equitativa, in misura pari a € 1.000,00 (mille/00), per ogni mese (con riduzione proporzionale per le frazioni di mese) di mancato sostegno nel rapporto 1/1 da parte dell’Amministrazione scolastica, a partire dal primo giorno di scuola.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso n. 899/2012, dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla pretesa principale.
Accoglie la domanda risarcitoria e, per l’effetto, condanna le intimate Amministrazioni a pagare, alla parte ricorrente la somma di € 1.000,00 (mille/00) a titolo di danno esistenziale, per ogni mese di ritardo o frazione corrispondente, come in motivazione.
Condanna le Amministrazioni resistenti al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese ed onorari di giudizio che liquida in complessivi € 800,00 (ottocento/00), oltre a IVA e CPA ed alla restituzione del contributo unificato pagato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 28 novembre 2012 con l'intervento dei magistrati:
Aldo Ravalli, Presidente, Estensore
Marco Lensi, Consigliere
Giorgio Manca, Primo Referendario

                                                      IL PRESIDENTE, ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 30/11/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Articolo Stampa: http://www.regione.sardegna.it/j/v/492?s=214331&v=2&c=1489&t=1

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